Ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in Catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento, predisposto dal professionista tecnico abilitato, il quale può essere costituito da:
Tipo frazionamento;
Tipo mappale;
Tipo frazionamento e tipo mappale;
Tipo particellare
L'edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, connessa con mutazioni che implichino un riesame della originaria categoria, della classe e della consistenza dell’unità immobiliare variata, indipendentemente da quale sia l’esito finale di tale riesame, devono essere dichiarate in catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato. Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.